Aggiornato il 04/07/2020
I. Legalizzazione presso Tribunale di Salerno. Traduzione dei documenti, atti e certificati formati all’estero
L’art. 2837 del Codice Civile “Atti formati all’estero” stabilisce che “Gli atti formati in paese estero che si presentano per l’iscrizione devono essere legalizzati”.
La “Legalizzazione” è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa. ( D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, art. 1, lettera l) “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Gli atti prodotti nel Paese Estero, che ha aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, non necessitano la legalizzazione presso le Ambasciate o Rappresentanze consolare italiane, ma soltanto l’apposizione del timbro “Apostille” dalle Autorità interna dello Stato, dove è stato rilasciato il documento. Le Autorità competenti sono stabiliti da ciascuno Stato aderente alla Convenzione.
L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, aggiornato alla data del 31 marzo 2019 (Scarica il file in formato PDF – 133 kB)
Per quanto riguarda l’Italia:
- nel caso di atti giudiziari, gli atti notarili, per l’apposizione dell’Apostille è competente il Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nella cui giurisdizione i documenti/atti sono stati emessi;
- nel caso di atti amministrativi (p.e. certificati di stato civile con la firma del Funzionario incaricato dal Sindaco, etc.), è di competenza della Prefettura del luogo in cui è stato emesso l’atto (eccetto la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le provincie di Trento e di Bolzano, in cui è competente il Commissario di Governo).
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968:
Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Spagna e Repubblica Moldova.
Gli elenchi delle Autorità estere ed italiane designate all’apposizione dell’Apostille si possono consultare sul sito della Conferenza dell’Aia:
- in francese: Autorité compétente. Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers
- ed in inglese: Competent Authority. Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.
Art. 9 della Convenzione sancisce:
“Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propri agenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la dispensa.”
Quindi, la legalizzazione concerne l’attestazione la veracità della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e l’autenticità del sigillo o del timbro apposto sull’atto stesso.
La WorldTranslate® effettua traduzione giurata (ufficiale, asseverata) dei certificati / documenti rilasciati all’estero dalle Autorità competenti e degli atti notarili
da/in italiano, russo, ucraino, bielorusso, bulgaro, serbo, rumeno, moldavo, polacco, spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco, arabo, albanese, cinese, armeno, turco, coreano, olandese o qualsiasi altra lingua e combinazione linguistictica.
Tipologia dei documenti:
sentenze del Tribunale, ricorsi, ordinanze, atti notarili, certificati, procure, deleghe, titoli di studio (Diploma, Laurea, Laurea breve, Diploma di laurea, Laurea Magistrale), certificato di nascita, certificato di matrimonio, stato di famiglia, residenza, cittadinanza, identità personale, stato libero, attestato identità per minori, residenza per emigrato estero, certificato contestuale, estratto dell’atto di nascita, estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, Certificato carichi penali, Certificato penale del Casellario Giudiziale, Certificato dei carichi pendenti, perizie di vario tipo.
Qualora i certificati rilasciati in Italia dagli organi della Pubblica Amministrazione o studi notarili debbano essere presentati all’estero, prima di procedere alla traduzione, gli atti e certificati devono essere legalizzati mediante Apostille presso l’Ufficio legalizzazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo oppure presso l’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica di competenza.
- La legalizzazione dei certificati rilasciati dal Comune, dall’Ufficio di Anagrafe e dello Stato civile, dalle Università, ecc. è di competenza della Prefettura.
- La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.
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